1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e per la realizzazione delle altre iniziative di cui all'articolo 4, l'Agenzia si avvale di un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all'area C, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, nonché di personale appartenente all'area della funzione docente e della dirigenza scolastica del comparto della scuola, nel limite complessivo di 200 unità.
2. Presso gli uffici scolastici consolari, di cui all'articolo 10, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale del comparto della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, con provvedimento adottato dalle amministrazioni di appartenenza, di intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia