Art. 5.
(Amministrazione, coordinamento
e vigilanza).

      1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e per la realizzazione delle altre iniziative di cui all'articolo 4, l'Agenzia si avvale di un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all'area C, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, nonché di personale appartenente all'area della funzione docente e della dirigenza scolastica del comparto della scuola, nel limite complessivo di 200 unità.
      2. Presso gli uffici scolastici consolari, di cui all'articolo 10, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale del comparto della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
      3. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, con provvedimento adottato dalle amministrazioni di appartenenza, di intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia

 

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e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza.
      4. Il personale di cui al comma 2 è individuato esclusivamente fra i docenti di ruolo che, in costanza di nomina, hanno prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede estera e che si impegnano a garantire per almeno un ulteriore biennio, la permanenza in servizio all'estero. Lo stesso personale è esonerato dall'insegnamento per svolgere le funzioni di cui al comma 2.